La Giostra
 
  Giostra dei Comuni del 05.10.2008  
     
 
I motivi della creazione sono spiegati nella sezione dedicata alla nascita della manifestazione chiamata "Giostra delle Botti", ma ciò che la regolamenta deriva dal Regolamento che riporta quanto segue:
 
       
     
           
 
 
REGOLAMENTO DELLA "GIOSTRA DELLE BOTTI di BOCA"
 
     

Approvato per l'anno 2011

     
 

 

PREMESSA

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'associazione “Compagnia delle Contrade di Boca”, di seguito associazione, norma la Giostra delle Botti di Boca, manifestazione che si tiene, in via ordinaria, la terza domenica di luglio di ogni anno. Ad insindacabile deliberazione del Consiglio Direttivo stesso, e per motivi ritenuti degni di merito, possono essere organizzate giostre straordinarie. Le bandiere nelle Contrade non possono essere esposte prima della terza domenica del mese di giugno e non possono essere esposte oltre la prima settimana dopo la Festa dell'Uva di settembre.

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Articolo 1

Sorteggio delle Contrade - Determinazione delle batterie eliminatorie

Il sorteggio delle due batterie eliminatorie della “Giostra delle Botti”, nonché dell'assegnazione delle botti, viene fatto alla presenza del Sindaco o di un suo delegato, in una Sala del Palazzo Municipale alla presenza di tutti i Capi Contrada, del Reggente e, facoltativamente, dei membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, subito dopo la messa di benedizione che si tiene la mattina della corsa presso il Santuario del S.S. Crocifisso di Boca, ed è legale qualunque sia il numero delle Contrade rappresentate.

Il sorteggio sarà effettuato utilizzando il cosiddetto “ Baulet di Buti ” ove sono contenuti “i bali” (palline) rappresentanti tutte le contrade di Boca. La prima Contrada estratta di ciascuna batteria si vedrà assegnata per prima anche la botte di gara.

Ognuna delle due botti ha un “nome di Battesimo” che è marchiato sulla stessa ed una posizione determinata di partenza. La scelta deve essere effettuata fra:

- SÄSH DA SPRAGALINA (partenza verso via Senato)

- CRÄVETA (partenza verso via Roma)

Nel caso in cui una o entrambe le botti vengano sostituite, le nuove prenderanno il nome di battesimo lasciato da quelle vecchie.

Articolo 2

Annuncio al pubblico dell'estrazione delle Contrade

Esposizione bandiere

Terminate le operazioni di sorteggio, le bandiere delle Contrade estratte per partecipare alla corsa vengono esposte nell'ordine di estrazione, alle finestre del primo piano del Palazzo Municipale. La prima contrada estratta sarà esposta a destra guardando la piazza, e la sua sfidante subito a sinistra, di contro la terza estratta, (prima della seconda batteria), sarà esposta a sinistra guardando la piazza, e la sua sfidante subito a destra.

Le bandiere delle Contrade estratte vengono esposte alle finestre precedute e salutate da un rullo di tamburo, dagli squilli dei trombetti o dal suono di una campanella.

Articolo 3

Sorteggio delle Contrade - Divieto di partecipazione alle Contrade che abbiano fatto rinunce

Alle adunanze ed ai sorteggi di cui agli artt. 1 e 2 non possono, per alcun motivo, prendere parte le Contrade che abbiano fatto rinunce di cui all'art. 8 per le Giostre ordinarie e straordinarie del presente regolamento.

Articolo 4

Adunanza successiva con i Capi Contrada delle quattro Contrade partecipanti

Esaurite tutte queste formalità per una Giostra ordinaria o straordinaria, i Capi Contrada delle Contrade partecipanti alla corsa rimangono adunati per ricevere dall'Autorità Municipale comunicazioni di quanto essa ritenga opportuno disporre, o rendere noto circa lo svolgimento della corsa stessa e per le eventuali annotazioni del Mossiere ove nominato.

Articolo 5

Giostra delle Botti - Palii ordinari e Palii straordinari - Indizione

La tradizionale “Giostra delle Botti” , si effettua nell'" otto di strade " che si trova nella Contrada San Gaudenzio la terza domenica di luglio di ogni anno. La gara è una corsa di 2 botti (tounneau da 500 lt) tra 2 contrade contrapposte dalla sorte. E' possibile che le date siano spostate per impegni inderogabili tali da rendere impossibile lo svolgimento della stessa, e deve esserne data comunicazione alle contrade non meno di 1 mese prima dello svolgimento, o per maltempo ed in questo caso la nuova data è stabilita ad unanimità tra il Reggente delle Contrade, i Capi Contrada ed il Consiglio Direttivo.

Oltre alla Giostra ordinaria di luglio, possono essere effettuate Giostre straordinarie in occasione di circostanze o avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale. Ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta, del Reggente delle Contrade, di Enti e Comitati di cittadini, purché tale richiesta sia rivolta tempestivamente al Presidente dell'associazione che provvederà a renderne edotto il Consiglio Direttivo.

Tanto l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quanto le richieste su accennate (queste ultime se ritenute dal Consiglio Direttivo non manifestamente infondate) vengono, dal Presidente, al più presto comunicate alle Contrade tramite il loro Reggente, il quale provvederà a consultarle tutte raccogliendone i pareri.

Solo se vengono raccolte almeno 2 adesioni il Consiglio Direttivo decide sull'effettuazione o meno del Giostra Straordinaria ed in caso affermativo il Reggente notifica entro cinque giorni la detta decisione alle quattro Contrade, consentendo a quelle che avevano in precedenza negato la loro adesione o che si erano astenute da qualsiasi pronunciamento in merito, di fare conoscere la loro rinuncia o adesione definitiva e non ritrattabile mediante comunicazione scritta rivolta entro dieci giorni al Presidente dell'associazione ed al Reggente delle Contrade.

Le Contrade che non faranno pervenire tale decisione, nel termine di tempo sopra disposto, saranno considerate definitivamente rinunciatarie.

Articolo 6

Annunci al pubblico

Spetta all'Associazione dare l'annuncio al pubblico, mediante manifesti o altre forme di pubblicità ritenute valide, di ogni Giostra ordinaria o straordinaria dopo aver deliberato in merito allo svolgimento in accordo con il Reggente delle Contrade.

Articolo 7

Palii Straordinari - diritto e doveri

Per le Giostre straordinarie tutte le contrade hanno gli stessi diritti e doveri delle Giostre ordinarie.

Articolo 8

Palii ordinari e straordinari - Rinunce

In conformità di quanto è stabilito dal presente Regolamento, la partecipazione delle Contrade alle Giostre ordinarie e straordinarie è volontaria.

E' quindi in piena facoltà delle Contrade rinunciare al diritto di correre, purché motivino la rinuncia e ne rendano edotto per iscritto il Reggente almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di cui agli artt. 1 e seguenti del presente regolamento.

Nel caso in cui le motivazioni del rifiuto non siano ritenute fondate la Contrada potrà subire le punizioni prescritte dagli art. 40 e seguenti del presente Regolamento.

Non è ammessa alcuna rinuncia condizionata o a favore di altra Contrada.

Soltanto nell'eventualità che le rinunce non permettano di raggiungere il numero prescritto di minimo 2 Contrade, la Giostra non potrà essere corsa. Se dovessero esserci solo tre contrade, le operazioni di sorteggio di cui all'art. 1 del presente regolamento saranno modificate nel seguente modo: verrà estratta una sola contrada che andrà in finale direttamente mentre le altre 2 accederanno alla fase eliminatoria prima della finale.

Articolo 9

Soprintendenza e direzione dei Palii

La soprintendenza e la direzione delle Giostre, sia ordinarie che straordinarie, spettano al Consiglio Direttivo dell'associazione quale organizzatore che agisce tramite il Reggente delle Contrade ed all'Amministrazione Comunale se patrocinante e per tutti gli aspetti che la legge prevede di sua esclusiva spettanza o responsabilità.

Articolo 10

Pubblici concorsi e lotterie - Divieto

In considerazione delle finalità della Giostra come celebrazione cittadina e dello spirito di promozione che lo anima, è vietato promuovere pubblici concorsi, lotterie od altre iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento alla Giostra o alle sue fasi ed alle operazioni inerenti.

Articolo 11

Palco dei Giudici - Persone ammesse

Ove istituito, nell'apposito palco destinato al Reggente delle Contrade per assistere alla Giostra possono prendere posto soltanto: il Reggente stesso, i Capi Contrada o un delegato ai sensi dell'art. 4 dello statuto delle Contrade purché approvati dal Consiglio Direttivo in modo che ogni Contrada non abbia mai, in ciascuno dei detti palchi, più di un rappresentante.

Articolo 12

Giostra Straordinaria - Modalità

Quando sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo una Giostra straordinaria, verranno seguite le stesse regole valide per le Giostre ordinarie.

Articolo 13

Nomina del Mossiere

La nomina del Mossiere è facoltativa. Spetta al Consiglio Direttivo su proposta non vincolante fatta dal Reggente delle Contrade.

Ove il Reggente non faccia alcuna proposta o se questa non venga accolta, o se manchi l'accettazione da parte della persona designata, il Consiglio Direttivo procede alla nomina d'ufficio. Il Mossiere, ove nominato, non può essere un contradaiolo né un residente nel Comune di Boca. Nel caso non vi sia alcuna nomina il ruolo ricade nelle competenze del Reggente “ ad interim” che lo assume senza possibilità di rinuncia.

Articolo 14

Adunanze dei Capi Contrada

Nelle adunanze convocate dal Reggente delle Contrade per le Giostre ordinarie o straordinarie, i Capi Contrada possono fare osservazioni, raccomandazioni e proposte solo per la corsa formante oggetto della riunione. Sarà esclusa ogni questione d'indole generale.

Articolo 15

Adunanze Capi Contrada - Varie

Ogni questione che possa sorgere deve venire esaminata e risolta seduta stante con votazioni a semplice maggioranza da parte dei capi Contrada su proposta del Reggente.

Il Reggente delle Contrade o suo delegato nella qualità di Presidente della seduta è investito di pieni poteri per la disciplina dell'adunanza. In caso di disordini, può espellere chi li abbia provocati o rinviare, o sciogliere la riunione.

Le decisioni prese verbalmente dall'adunanza d'urgenza sono vincolanti.

Articolo 16

Drappellone - Caratteristiche - Esposizioni - Proprietà

Tanto per le Giostre ordinarie, quanto per quelle straordinarie, alla Contrada vincitrice è assegnato in premio, la “Paza ” (Drappellone di stoffa dipinto) diverso per ogni Giostra.

Questo deve sempre recare:

•  la data della corsa;

•  lo stemma del Comune, intero o ne deve fare richiami artistici;

•  I colori delle Contrade, facoltativo sono i nomi o i simboli o i riferimenti agli stessi;

•  eventuali cenni caratteristici della corsa;

•  riferimenti a cenni storici ritenuti significativi dell'anno in cui si svolge la corsa a discrezione dell'artista;

•  eventuali riferimenti deliberati dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Per quanto alla parte allegorica, qualora l'associazione non creda di prescriverne il soggetto, è libero l'artista di proporlo, mentre per le Giostre straordinarie, che possono avere anche foggia diversa, oltre la data e le figurazioni araldiche sopra indicate deve farsi in modo preminente riferimento alla circostanza, o all'avvenimento per cui la corsa è stata effettuata, affinché possa costituire un autorevole documento storico. Deve rispettare delle misure standard che sono: altezza 130 cm , larghezza 40 cm ed essere in “stoffa povera”.

Il Drappellone è solennemente trasportato sul Carroccio, per il Corteo della Giostra spinto dagli spingitori delle Contrade prima della gara.

Al trasferimento prendono parte le Rappresentanze del Comune se lo ritengono necessario, precedute dal Gonfalone Comunale, il Reggente delle Contrade preceduto dal Gonfalone dell'associazione, i Capi Contrada preceduti dal proprio gonfalone e da tutti gli spingitori in divisa ufficiale, in ultimo il carretto della Giostra bardato con le quattro bandiere, le due botti della Giostra e la “Paza ”, Il corteo partirà dal Palazzo Comunale verso la Chiesa Parrocchiale.

La Peza rimane in proprietà della Contrada vincitrice, la quale però ha l'obbligo di restituire entro l'anno all'associazione il piatto d'argento, il bastone e gli ornamenti che lo sormontano e arricchiscono.

Articolo 17

Drappellone - Pittura

La pittura del Drappellone della Giostra o “Paza” di cui all'articolo precedente è commissionata dal Consiglio Direttivo che può indire di volta in volta un concorso, con il rispetto di termini che assicurano al concorrente almeno trenta giorni per la presentazione del bozzetto ed al vincitore del concorso almeno sessanta giorni per l'esecuzione dell'opera.

Il compito di stabilire le modalità del concorso ed a designare il vincitore spetta al Consiglio Direttivo sentito il Reggente.

La Commissione giudicatrice, preposta a giudicare i bozzetti presentati, sarà composta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che la presiede, dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Reggente delle Contrade.

Avvenuta la scelta tutti i bozzetti ritenuti idonei saranno esposti al pubblico nelle modalità ritenute valide.

Per motivi di opportunità o di urgenza la pittura della “Paza” può essere commissionata direttamente dal Consiglio Direttivo ad un artista di fiducia.

Articolo 18

Premio in denaro alla Contrada vincitrice

Oltre la “Paza ” o Drappellone di stoffa dipinto, di cui ai precedenti articoli, il Reggente, il Consiglio Direttivo, possono decidere di anno in anno di assegnare a favore della contrada vincitrice un premio in denaro.

Questo vale anche per le Giostre straordinarie.

Alla Contrada vincitrice viene poi dal Sindaco rilasciata una attestazione ufficiale della vittoria conseguita e dell'avvenuta sua iscrizione nell' ”Albo d'oro della Giostra”, che si conserva presso la sede dell'associazione.

Articolo 19

Annotazione sull' “Albo d'oro della Giostra”

Prima della Giostra, sull'albo d'oro vengono annotati i giuramenti, secondo le frasi di rito. Il Sindaco o suo delegato chiede al Reggente delle Contrade:

“ Nello spirito dei valori bochesi giurate fedeltà al Giostra ed alla sua Giostra, consapevole dello spirito di libertà e di tradizione che lo anima? Giurate voi?"

Il Reggente risponde "Lo giuro" .

Stessa domanda viene poi rivolta coralmente ai Capi Contrada: Nello spirito dei valori bochesi giurate fedeltà al Giostra ed alla sua Giostra, consapevole dello spirito di libertà e di tradizione che lo anima? Giurate voi?" .

I Capi Contrada rispondono "Lo giuriamo" .

Prima della Gara segue il giuramento degli spingitori, ogni Capo Contrada sul campo della Giostra ai suoi spingitori chiede:

"Nello spirito dei valori che animano il Giostra e la sua Giostra , consapevoli dei messaggi di libertà, solidarietà, operosità, e tradizione che esprime, Signori spingitori, giurate voi di comportarvi con lealtà ed onore? Giurate voi?" , gli spingitori portando la mano sul cuore, rispondono coralmente: "Lo giuriamo" .

Le firme dei 4 Capi contrada sanciranno l'iscrizione e l'accettazione incondizionato del Regolamento della Giostra da disputarsi da parte della Contrada.

Al termine della gara gli spingitori della Contrada vincitrice firmeranno, in calce all'iscrizione, la loro vittoria.

Articolo 20

Responsabilità oggettiva delle Contrade

Agli effetti punitivi la Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Capo Contrada, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne le Giostre delle Botti e la Festa dell'Uva.

È altresì responsabile del contegno dello spingitore, dei propri contradaioli e della propria comparsa quando tale comportamento sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o della Giostra, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione della Giostra.

Il Reggente delle Contrade potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Articolo 21

Corse di prova - spingitori a disposizione delle Contrade - Obbligo e Doveri

La settimana che precede la corsa, il Consiglio Direttivo deve richiedere all'Autorità Municipale idonea ordinanza di chiusura delle strade del campo della Giostra per permettere alle Contrade almeno una giornata a testa di prova, generalmente da svolgersi in serata. Le assegnazioni delle serate saranno fatte in base al calendario inserito nel “rituale del contradaiolo”. Nelle corse di prova come nella gara, gli spingitori debbono aver raggiunto la maggiore età, non debbono avere in corso punizioni riportate in Palii precedenti, devono aver sottoscritto la liberatoria nei confronti dell'associazione. Devono correre consapevoli di farlo a loro rischio e pericolo, non possono pretendere dall'associazione alcun indennizzo per tutto quanto possa loro accadere mentre gareggiano nelle corse. Devono pronunciare il giuramento prima di prendere parte alla manifestazione. Essi sono tenuti ad indossare dei guanti adeguati alla corsa ed a comportarsi correttamente. E' loro vietato servirsi di qualsiasi mezzo per facilitare o impedire la corsa delle proprie o delle altrui botti.

Come per la gara l'associazione deve assicurare adeguata copertura assicurativa di R.C. per danni causati a cose o persone nello svolgersi della manifestazione.

Articolo 22

Corse di prova - Disposizioni - Rinvio per pioggia

Per l'esecuzione delle corse di prova saranno osservate anche le particolari disposizioni (ordinanze Sindacali) emanate in proposito dalle Autorità competenti.

In caso di pioggia le operazioni possono essere rimandate ad ora più conveniente dello stesso giorno, od anche ad un giorno successivo. Ogni decisione in proposito spetta al Reggente, udito il parere dei Capi Contrada e dopo aver informato il Consiglio Direttivo. Nel caso le prove si disputino in simultanea è fatto obbligo agli spingitori di rispettare le regole previste per la gara stessa.

Articolo 23

Obbligo di partecipazione alle prove

Divieto di sostituzione - Impossibilità di correre la Giostra

Le Contrade sono tenute a partecipare alle corse di prova ed alla Giostra con la botte loro assegnata.

Nessuno può pretendere l'assegnazione di altra botte se non quella avuta in sorte. Nel caso in cui si venga a trovare nell'impossibilità di correre, mentre resta fermo per la Contrada l'obbligo di presentarsi insieme alle altre, almeno con il proprio Gonfalone nel Corteo, viene meno il diritto di prender parte alla Giostra, senza che possa essere invocato a compenso uno speciale trattamento nei Palii successivi. Nel caso di rinuncia per “ forfait ” di una contrada dopo l'estrazione, la contrada rivale passerà direttamente alla fase successiva della Giostra, secondo i disposti dell'art.8 del presente regolamento.

Articolo 24

Corse di prova - Obblighi delle Contrade

Le Contrade hanno l'obbligo e il diritto di provare le botti nell' “otto di strade” nei giorni ed alle ore stabiliti dalla Autorità Comunale sentito il Reggente delle Contrade.

Le prove ufficiali sono una sola serata per Contrada, salvo diversa decisione in accordo con tutti i capi contrada, ed hanno luogo a cominciare dal lunedì prima della corsa. Il sabato pomeriggio prima della Giostra ha luogo la prova generale detta anche “Provaccia” dove tutte le contrade possono provare contemporaneamente, seguendo l'ordine dettato dal calendario del “rituale del contradaiolo”.

Le botti utilizzate per le prove non ufficiali non saranno le stesse utilizzate nella Giostra ma devono essere simili. L'associazione è tenuta a fornire esclusivamente le botti da utilizzare per le prove ufficiali, per la “provaccia” e per la Giostra.

Articolo 25

Corse di prova - Ritardo o soppressione causa pioggia

Qualora, per pioggia, la pista sia impraticabile o pericolosa, il Reggente, udito il parere, non vincolante, dei Capi Contrada, può ritardare l'effettuazione della prova e, occorrendo, sopprimerla o spostarla.

Eguale facoltà è riservata al Reggente per eventuali altre cause di forza maggiore.

Rimane facoltà da parte dell'Autorità Comunale, intervenire nei casi previsti dalla legge.

Dei provvedimenti assunti è data immediata comunicazione al pubblico mediante apposizione di una bandiera sulla scalinata della Chiesa parrocchiale, che sarà verde in caso di effettuazione della prova, bianca in caso di ritardo e nera in caso di soppressione. Spetta al Reggente o suo delegato effettuare l'apposizione della bandiera.

Articolo 26

Corse di prova - Esonero dal parteciparvi

L'esonero delle Contrade dal partecipare ad ogni singola prova per impedimento sopravvenuto, è disposto dal Reggente delle Contrade. Lo stesso dovrà però assicurare alla Contrada il tempo necessario per la prova ufficiale anche in un altro giorno.

Articolo 27

Status di spingitore - Finimenti dello spingitore

Per poter correre la Giostra come spingitore bisogna essere, come spiegato all'art. 1 della Bozza di Statuto di Contrada, contradaioli per:

a) per nascita;

b) per prima dimora;

c) per prima dimora, residenza, passati sei mesi;

d) per genialità della famiglia;

e) per libera scelta limitatamente ai casi a), b) e c).

Nel caso b) si considera prima dimora quella nella quale si è stati portati subito dopo il parto, mentre nel caso c) si diventa contradaioli solo dopo aver vissuto almeno sei mesi come residente regolarmente iscritto nell'anagrafe comunale e solo per la prima residenza, non basta quindi la prova dell'effettiva dimora per costituire lo status di contradaiolo. Nel caso d) per genialità si intende il sostantivo arcaico, usato per indicare coloro che appartengono ad una certa famiglia o ad una particolare discendenza di Boca. Se quindi, ad esempio, i famigliari discendenti o ascendenti sono contradaioli, è contradaiolo anche colui che non sia nato nel territorio della Contrada. Nel caso e) si intende la persona che abbia avuto diverse residenze in Boca prima del 22.07.2007, data della prima edizione della Giostra delle Botti. La scelta potrà essere effettuata solo tra le contrade ove ha avuto residenza antecedentemente a questa data e dovrà essere unica e definitiva.

Eccezionalmente e limitatamente agli spingitori non residenti che hanno corso la prima edizione del 2007, è stato concesso loro lo status di “ contradaiolo ad onorem ”, quindi godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri dei contradaioli alla cui Contrada appartengono. Tutti gli altri si considerano di fatto contradaioli della Contrada per la quale hanno corso la prima Giostra.

Limitatamente alla prima edizione svolta nel 2010 e organizzata dall'associazione, è data facoltà di inserire tra gli spingitori un massimo di 2 esterni.

Per la Giostra, gli spingitori debbono correre indossando la divisa istituzionale che riporti i colori della Contrada di appartenenza. Gli stessi non devono essere confondibili con quelli di contrade rivali. Nel caso di controversie resta unico deputato a decidere il Consiglio Direttivo.

Ogni Capo Contrada è direttamente responsabile della stretta osservanza di tali disposizioni.

Articolo 28

Spingitori - Divieti alle Contrade per la spinta

È vietato alle Contrade utilizzare, tanto per le prove quanto per la Giostra, spingitori che non abbiano raggiunto la maggiore età, che abbiano in corso punizioni di esclusione, o che abbiano pendenti ricorsi avverso provvedimenti inflitti dagli organi competenti.

Sono ammessi a spingere la botte solo un massimo di 10 contradaioli, lo status di Contradaiolo è definito dall'art.1 dello statuto delle Contrade. Trasgredire a questa regola può comportare l'esclusione dalla Giostra o la revoca della posizione ottenuta fosse anche la vittoria della Giostra stessa.

Articolo 29

Spingitori - Responsabilità propria

Gli spingitori, per quanto ingaggiati dalle Contrade, corrono a totale loro rischio e pericolo.

Articolo 30

Spingitori - Obblighi

Gli spingitori in tutte le corse di prova e nella Giostra sono tenuti ad indossare idonei guanti di protezione, pantaloni e maglietta con i colori della Contrada di appartenenza. È altresì vietato agli spingitori di mutarsi gli indumenti.

Sul rettilineo di arrivo va rigorosamente tenuta la propria destra, imboccando il traguardo alla destra delle balle di fieno centrali. L'arrivo errato, anche se in solitaria, comporterà la squalifica della Contrada.

Articolo 31

Mossa - Validità

La mossa ha luogo quando il Mossiere se nominato o il Reggente, dà il segnale di partenza, con la manifesta volontà di far partire le botti.

La mossa non valida è segnalata dal fischio ripetuto dato dal Mossiere che sospende comunque la corsa, in tal caso gli spingitori debbono subito fermare le botti e ricondurle alla partenza.

La contrada ritenuta responsabile della falsa partenza avrà una ammonizione. Le ammonizioni potranno essere date anche per mancanza di rispetto o altri fatti ritenuti gravi dal Mossiere. Dopo la seconda ammonizione il Mossiere ha l'obbligo di avvisare il Capo Contrada che se verrà comminata una terza ammonizione la contrada verrebbe eliminata. Le linee di partenza sono situate all'incrocio tra via Roma e via Senato.

Il Mossiere è il solo giudice inappellabile del momento in cui la mossa è data e della sua validità.

Articolo 32

Spingitori - Obbligo di spingere lealmente

È obbligo di tutti gli spingitori di far compiere alle rispettive botti un giro secco del percorso ma quando, per minor velocità della propria corsa, la contrada rivale taglia il traguardo per prima, ha il dovere di concludere la propria corsa nel più breve tempo possibile evitando di porre in pericolo, correndo, l'incolumità propria o del pubblico. Non è ammessa assolutamente la corsa sleale, quindi è fatto divieto di intralciare volontariamente o meno l'altra contrada in gara a pena di squalifica. Unico arbitro insindacabile è il Mossiere.

Articolo 33

Spingitori - Divieti durante la corsa

È vietato agli spingitori, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenere gli avversari, sporgere loro la spalla o il braccio per costituirgli impedimento, percuoterli o comunque personalmente molestarli.

I contravventori sono passibili delle penalità.

Articolo 34

Spingitori - Obbligo di mettersi fuori giostra se doppiati

Quando, per deficienza di velocità, una Contrada sia raggiunta dall'altra, in vantaggio sul giro, la contrada lenta si considera e deve mettersi fuori giostra, per non arrecare all'altra, in qualsiasi modo, impedimento o molestia.

Gli spingitori che contravvengono sono passibili delle penalità.

Articolo 35

Vittoria della corsa

La vittoria è conseguita dalla Contrada la cui botte, data validamente la mossa, dopo aver compiuto il giro assegnatole, giunga, anche scossa, per prima alla linea di traguardo posta dinanzi allo scalone della Chiesa Parrocchiale, e ciò ancorché non vi sia nessuno spingitore a muoverla.

Il giudizio inappellabile della vincita è dato dal Mossiere e che può avvalersi di mezzi tecnologici come il Photo Finish per stabilire l'ordine esatto di arrivo.

Articolo 36

Vincita della prova - Privilegi o premi

La vincita delle prove non comporta agli spingitori alcun guadagno economico da parte dell'associazione, non avendo tali corse altro scopo che la promozione, ma solo il diritto di ricevere una bottiglia numerata riservata ai vincitori della Giostra. Tali bottiglie, commissionate dall'associazione in numero di 14 saranno assegnate una a testa ai 10 o meno spingitori che risulteranno vincitori, una al Capo Contrada, una al Reggente delle Contrade, una al Comune di Boca e una rimarrà all'associazione stessa. Nel caso in cui vi siano bottiglie riservate agli spingitori non assegnate, dovranno essere consumate o distrutte di modo che nessuno che non ne abbia diritto possa averne una. E' altresì fatto divieto assoluto ai contradaioli che ricevono in premio queste bottiglie di venderle. Singoli casi saranno analizzati dal Consiglio Direttivo ed eventualmente puniti.

Articolo 37

Vincita della Giostra - Consegna Drappellone - Esposizione bandiera

Quando la mossa sia stata valida ed il Mossiere abbia emesso il suo inappellabile verdetto sull'esito della corsa, la “Peza ” viene subito consegnata dal Rappresentante dell'associazione al Capo Contrada della Contrada vincitrice, il quale provvede a farlo prendere da persona di sua fiducia e a farlo trasportare nella sede della Contrada stessa nella festevole forma tradizionale.

La bandiera della Contrada vincitrice, rimane da sola esposta sul balcone del primo piano del Palazzo Comunale e vi rimane anche per l'intera settimana successiva.

Articolo 38

Divieto di fare partiti

È proibito qualunque partito, o accordo diretto a far vincere la Giostra ad una piuttosto che ad un'altra Contrada.

Articolo 39

Rinvio della Giostra per pioggia

In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, il Reggente, udito il parere del Consiglio Direttivo e dei Capi Contrada partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare l'orario della Giostra sinché vi sia luce naturale o eventualmente ad un giorno successivo se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.

All'Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con l'Autorità di Pubblica Sicurezza l'effettuazione della Giostra, per motivi che interessino l'ordine pubblico.

Articolo 40

Contrade: punizioni previste

Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro della Giostra, le Contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa delle seguenti punizioni:

a. Censura, (atti contrari al pubblico decoro);

b. Deplorazione, (atti che possono aver falsato la Giostra);

c. Esclusione dal partecipare ad uno o più Giostre, ordinarie o straordinarie, sino ad un periodo massimo di dieci anni, fermo rimanendo l'obbligo di far intervenire la Comparsa al Corteo Storico.

Articolo 41

Punizioni alle Contrade - Modalità di Comminazione

La punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva, del Reggente.

Il Reggente, sulla scorta di una relazione sua o di suoi incaricati, notifica alle Contrade le proposte, motivate con apposito atto, dei provvedimenti da comminare alle medesime.

Nei dieci giorni successivi alla notifica, a pena di decadenza le Contrade possono far pervenire al Reggente memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere.

Le Contrade, tramite il proprio rappresentante o i propri delegati hanno diritto di consultare la relazione consegnata o redatta dal Reggente e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, per tutto quanto è connesso e collegato al provvedimento, formulato al Reggente.

Il Consiglio Direttivo, senza la partecipazione del Reggente e dopo aver preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate.

Avverso le delibere del Consiglio, che debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaiolo (30 settembre di ogni anno) non è ammesso alcun tipo di ricorso.

Qualora entro le cinque Giostre successive a quella in cui una Contrada è incorsa nella sanzione prevista al punto a) dell'articolo precedente la medesima Contrada incorra per altre tre volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione della deplorazione.

Qualora entro i nove Giostre successive a quella in cui una Contrada è incorsa nella sanzione di cui al punto b) dell'articolo precedente, la medesima Contrada incorra per altre due volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dalla Giostra immediatamente successiva.

Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere data comunicazione scritta al Reggente delle Contrade.

Articolo 42

Punizioni agli Spingitori - Modalità di comminazione

Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dagli spingitori si applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni:

a. Ammonizione;

b. Esclusione per un tempo determinato o a vita, dallo spingere le botti della propria Contrada tanto per le prove quanto per la Giostra.

Il Reggente delle Contrade, sulla sola scorta di una relazione, notifica agli spingitori le proposte motivate con apposito atto dei provvedimenti da comminare agli spingitori medesimi.

Nei dieci giorni successivi alla notifica, a pena di decadenza, gli spingitori possono far pervenire al Consiglio Direttivo memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere.

Gli spingitori, o loro delegati hanno diritto di consultare la relazione del Reggente e di estrarre copie della medesima e di tutti gli allegati, ivi compresa documentazione filmata e/o fotografica per tutto quanto connesso e collegato al provvedimento formulato dal Reggente delle Contrade.

Il Consiglio Direttivo, la partecipazione del Reggente delle Contrade, e dopo aver preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi agli spingitori interessati.

Avverso le delibere del Consiglio Direttivo, che debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaiolo (30 settembre di ogni anno), non è ammesso alcun tipo di ricorso.

Qualora entro tre Giostre effettivamente disputate e successive a quella in cui uno spingitore sia incorso nella sanzione prevista al punto a) del presente articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata automaticamente la sanzione dell'esclusione dalle prove e dalla Giostra immediatamente successiva.

Di ogni punizione che si sia inflitta ad uno o più spingitori deve essere data comunicazione scritta al Reggente delle Contrade.

Articolo 43

Punizioni a Spingitori e Contrade - Provvedimenti d'urgenza

Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell'esclusione di Spingitori o di Contrade dal partecipare alla Giostra imminente, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d'urgenza dal Reggente, tanto per gli spingitori, quanto per le Contrade, su rapporto anche di suo delegato o del Mossiere, udite le parti interessate ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione dello spingitore sia comunicato prima dell'inizio della rassegna di cui all'art. 1. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per la Giostra successiva.

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Ogni sua modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo dell'associazione udito il Reggente delle Contrade e dovrà essere deliberata dallo stesso prima dell'inizio delle procedure di cui dall'art. 1 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 45

Rimando

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla votazione del Consiglio Direttivo dell'associazione sentito il Reggente in carica.

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
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